1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
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